Trattato
Art. 2
In vigore dal 3 lug 1997
Conformemente agli obiettivi e ai principi della Carta dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e dell'Atto Finale della CSCE di Helsinki le due Parti Contraenti rispetteranno i principi dell'eguaglianza sovrana e del rispetto dei diritti inerenti alla sovranità, del non ricorso alla minaccia o dell'uso della forza, dell'inviolabilità delle frontiere, dell'integrità territoriale degli Stati e della loro indipendenza politica, della composizione pacifica delle controversie, del non intervento negli affari interni, del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, inclusa la libertà di pensiero, coscienza, religione o credo, dell'eguaglianza dei diritti e autodeterminazione dei popoli, della cooperazione tra gli stati, dell'esecuzione in buona fede degli obblighi di diritto internazionale.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-06-16;191#art-t-2