Trattato
Art. 21
In vigore dal 3 lug 1997
Le Parti Contraenti si assisteranno reciprocamente per la tutela dei loro patrimoni culturale e artistico, a diffonderne la conoscenza e ad incoraggiare la collaborazione tra Istituzioni operanti nella conservazione e nel restauro di monumenti nonché tra musei ed altre Istituzioni specializzate operanti nel settore.
Esse collaboreranno altresì nella cura e nella manutenzione delle tombe e dei cimiteri militari dell'altra Parte situati nel loro territorio.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-06-16;191#art-t-21