Trattato
Art. 25
In vigore dal 3 lug 1997
Le Parti Contraenti favoriranno i contatti diretti tra i loro cittadini, partiti, sindacati, associazioni religiose, fondazioni, organizzazioni sportive, associazioni femminili ed ambientali ed altre.
Esse promuoveranno in ogni modo gli scambi giovanili.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-06-16;191#art-t-25