Trattato
Art. 23
In vigore dal 3 lug 1997
Le Parti Contraenti si impegnano a rendere possibile l'apprendimento della lingua dell'altra Parte nelle Scuole, nelle Università e in altri Istituti di insegnamento.
Esse appoggeranno iniziative per l'istituzione di scuole bilingue.
Le Parti Contraenti favoriranno lo scambio di insegnanti per la formazione e l'aggiornamento dei docenti dell'altra Parte.
Ciascuna delle due Parti Contraenti metterà a disposizione dell'altra Parte i mezzi didattici, compreso l'uso della televisione e della radio, degli audiovisivi e dell'informatica.
Le Parti Contraenti confermano la disponibilità a facilitare l'accesso alle lingue ed alla cultura dell'altra Parte, sostenendo le iniziative pubbliche e private. Esse favoriranno altresì lo scambio di borsisti e di studenti.
Le Parti Contraenti sosterranno le iniziative atte a favorire la collaborazione nei settori dei mass-media, e in particolare di quello radiotelevisivo, ai fini dell'accrescimento della reciproca conoscenza in tutti i campi, anche attraverso emissioni bilingue regolari.
Storico versioni
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