Trattato

Art. 26

In vigore dal 3 lug 1997
Le Parti Contraenti, conformemente ai pertinenti accordi internazionali, svilupperanno la loro cooperazione nel campo giuridico. Esse collaboreranno nella lotta alla criminalità organizzata e al traffico illecito di stupefacenti. A tal fine si scambieranno all'occorrenza informazioni nei modi più opportuni, anche per quanto concerne le misure atte a combattere la minaccia di atti illeciti contro la sicurezza dell'aviazione civile.
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urn:nir:stato:legge:1997-06-16;191#art-t-26

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