Trattato
Art. 24
In vigore dal 3 lug 1997
Le Parti Contraenti assicureranno, conformemente ai propri ordinamenti e agli accordi internazionali vigenti, la tutela dei diritti dei cittadini dell'altra Parte, regolarmente ammessi nei rispettivi territori per scopi di lavoro, inclusi i diritti in materia previdenziale e sanitaria.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-06-16;191#art-t-24