Trattato
Art. 27
In vigore dal 3 lug 1997
Il presente Trattato non intende recare pregiudizio ad alcun Stato terzo. Le sue disposizioni non compromettono in alcun modo i diritti nè incidono sugli obblighi derivanti dai Trattati e dagli Accordi bilaterali e multilaterali anteriormente stipulati dalle Parti Contraenti.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-06-16;191#art-t-27