Accordo

Art. 18

In vigore dal 2 apr 1997
1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti agricoli originari della Comunità e della Lettonia. 2. Per "prodotti agricoli" si intendono i prodotti elencati nei capitoli 1-24 della nomenclatura combinata e i prodotti elencati nell'allegato I, fatta però eccezione per i prodotti della pesca, definiti ai sensi dell', paragrafo 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1997-03-04;80#art-a-18

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo