Accordo

Art. 15

In vigore dal 2 apr 1997
Ciascuna delle Parti si dichiara disposta a ridurre i suoi dazi doganali sugli scambi con l'altra Parte più rapidamente di quanto previsto agli qualora lo permettano le sue condizioni economiche generali e la situazione del settore economico interessato. Il Consiglio di associazione può formulare raccomandazioni in tal senso.
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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;80#art-a-15

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