Accordo

Art. 10

In vigore dal 2 apr 1997
1. I dazi doganali all'importazione applicabili nella Comunità ai prodotti originari della Lettonia sono aboliti il 1 gennaio 1995. 2. Le restrizioni quantitative all'importazione nella Comunità e le misure di effetto equivalente sono abolite il 1 gennaio 1995 per i prodotti originari della Lettonia.
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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;80#art-a-10

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