Accordo
Art. 11
In vigore dal 2 apr 1997
1. I dazi doganali all'importazione applicabili in Lettonia ai prodotti originari della Comunità diversi da quelli elencati negli allegati II e III sono aboliti il 1 gennaio 1995.
2. I dazi doganali all'importazione applicabili in Lettonia ai prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato II sono progressivamente aboliti in base al seguente calendario:
- il 1 gennaio 1996 ogni dazio è ridotto al 50% del dazio di base;
- il 1 gennaio 1997 i dazi rimanenti sono eliminati.
3. I dazi doganali all'importazione applicabili in Lettonia ai prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato III sono progressivamente aboliti in base al seguente calendario:
- il 1 gennaio 1997 ogni dazio è ridotto al 50% del dazio di base;
- il 1 gennaio 1999 i dazi rimanenti sono eliminati.
4. Le restrizioni quantitative all'importazione in Lettonia di prodotti originari della Comunità e le misure d'effetto equivalente sono abolite il 1 gennaio 1995.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;80#art-a-11