Accordo
Art. 16
In vigore dal 2 apr 1997
1. I prodotti tessili di origine lettone elencati nell'allegato V del presente accordo beneficiano di una sospensione dei dazi doganali all'importazione nella Comunità secondo le modalità indicate nel medesimo allegato, che può essere riveduto previa decisione del Consiglio di associazione secondo le procedure di cui all'.
2. Il protocollo n. 1 specifica le altre disposizioni applicabili ai prodotti tessili indicati nel protocollo stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;80#art-a-16