Accordo
Art. 17
In vigore dal 2 apr 1997
1. Le disposizioni del presente capitolo non ostano al mantenimento da parte della Comunità di una componente agricola nei dazi applicabili ai prodotti elencati nell'allegato VI originari della Lettonia.
2. Le disposizioni del presente capitolo non ostano all'introduzione da parte della Lettonia di una componente agricola nei dazi applicabili ai prodotti elencati nell'allegato VI originari della Comunità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;80#art-a-17