Accordo

Art. 22

In vigore dal 2 apr 1997
1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti della pesca originari della Comunità e della Lettonia. 2. Per "prodotti della pesca" si intendono i prodotti elencati nel capitolo 3 della nomenclatura combinata e i gruppi di prodotti di cui ai codici 0511 91 10, 0511 91 90, 1604, 1605, 1902 20 10 e 2301 20 00 della nomenclatura combinata.
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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;80#art-a-22

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