Accordo

Art. 24

In vigore dal 2 apr 1997
Le disposizioni del presente titolo si applicano agli scambi di tutti i prodotti originari di entrambe le Parti salvo quanto altrimenti disposto nel presente capitolo o nei protocolli n. 1 e 2.
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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;80#art-a-24

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