Accordo
Art. 23
In vigore dal 2 apr 1997
1. La Comunità e la Lettonia si accordano reciprocamente le concessioni di cui agli allegati XII e XIII alle condizioni ivi specificate.
2. Le disposizioni degli , paragrafo 4, e 21 si applicano, mutatis mutandis, ai prodotti della pesca.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;80#art-a-23