Accordo

Art. 14

In vigore dal 2 apr 1997
1. Il 1 gennaio 1995, la Comunità e la Lettonia aboliscono i dazi doganali all'esportazione e gli oneri di effetto equivalente, fatta eccezione per quelli elencati nell'allegato IV, che saranno aboliti dalla Lettonia entro e non oltre la fine del 1998. 2. Le restrizioni quantitative all'esportazione nella Lettonia e tutte le misure di effetto equivalente sono abolite dalla Comunità il 1 gennaio 1995. 3. Le restrizioni quantitative all'esportazione nella Comunità e tutte le misure di effetto equivalente sono abolite dalla Lettonia il 1 gennaio 1995.
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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;80#art-a-14

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