Accordo

Art. 67

In vigore dal 11 apr 1997
1. Le Parti sono favorevoli ad una maggiore apertura dell'aggiudicazione degli appalti pubblici in base ai principi di non discriminazione e di reciprocità, segnatamente nell'ambito del GATT e dell'OMC. 2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le società estoni, definite ai sensi dell' del presente accordo, possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti nella Comunità conformemente alle norme comunitarie in materia, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società comunitarie. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le società e le filiali delle società comunitarie definite ai sensi dell', e con le modalità di cui all', possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti in Estonia beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società estoni. Una volta che l'Estonia avrà introdotto la legislazione appropriata, le disposizioni del presente paragrafo si applicheranno anche agli appalti pubblici oggetto della direttiva 93/38/CEE del 14 giugno 1993. 3. Per quanto riguarda lo stabilimento, l'attività e la fornitura di servizi tra la Comunità e l'Estonia, nonché l'occupazione e la circolazione della manodopera per l'esecuzione dei contratti d'appalto pubblici, si applicano le disposizioni degli -59 del presente accordo.
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