Accordo›Titolo VI
Art. 72
COOPERAZIONE INDUSTRIALE
In vigore dal 11 apr 1997
COOPERAZIONE INDUSTRIALE
1. La cooperazione mira in particolare a promuovere:
- la cooperazione industriale tra operatori economici delle due Parti, soprattutto al fine di rafforzare il settore privato in Estonia;
- la partecipazione della Comunità alle iniziative dei settori pubblico e privato estoni volte a modernizzare e a ristrutturare l'industria per sviluppare ulteriormente l'economia di mercato, in condizioni tali da tutelare l'ambiente;
- la ristrutturazione di singoli settori;
- la creazione di nuove imprese nelle zone con un potenziale di crescita soprattutto nei settori dell'alta tecnologia, delle tecnologie pulite, dei beni di consumo e dei servizi di mercato; in alcuni comparti dell'industria leggera e nell'industria del legno.
2. Le azioni di cooperazione industriale tengono conto delle priorità stabilite dall'Estonia, puntano in particolare a costituire un contesto adeguato per le imprese, a migliorare il know-how in materia di gestione e a promuovere la trasparenza in materia di mercati e di condizioni per l'attività delle imprese. La Comunità fornisce la necessaria assistenza tecnica.
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