Accordo
Art. 70
In vigore dal 11 apr 1997
La Comunità fornisce all'Estonia l'assistenza tecnica necessaria per attuare queste misure, che possono comprendere, tra l'atro:
- scambi di esperti;
- tempestiva comunicazione di informazioni, in particolare per quanto riguarda gli aspetti legislativi;
- organizzazione di seminari;
- attività di formazione;
- collaborazione per la traduzione della legislazione comunitaria nei settori pertinenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;71#art-a-70