Accordo

Art. 70

In vigore dal 11 apr 1997
La Comunità fornisce all'Estonia l'assistenza tecnica necessaria per attuare queste misure, che possono comprendere, tra l'atro: - scambi di esperti; - tempestiva comunicazione di informazioni, in particolare per quanto riguarda gli aspetti legislativi; - organizzazione di seminari; - attività di formazione; - collaborazione per la traduzione della legislazione comunitaria nei settori pertinenti.
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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;71#art-a-70

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