Accordo
Art. 66
In vigore dal 11 apr 1997
1. A norma del presente articolo e dell'allegato IX, le Parti confermano l'importanza che attribuiscono ad un'adeguata ed effettiva tutela e applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale.
2. L'Estonia continua a migliorare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale al fine di assicurare, entro il 31 dicembre 1999, un livello di protezione simile a quello esistente nella Comunità, ivi compresi mezzi analoghi di esercizio di tali diritti.
3. Entro il 31 dicembre 1999, l'Estonia aderisce alle convenzioni multilaterali sui diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui all'allegato IX, paragrafo 1, delle quali gli Stati membri sono parti o che sono di fatto applicate dagli Stati membri, secondo le disposizioni pertinenti delle convenzioni stesse.
4. In caso di problemi in materia di proprietà intellettuale, industriale e commerciale tali da falsare le condizioni del commercio, si tengono urgentemente consultazioni su richiesta di una delle Parti per trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti.
Storico versioni
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