AccordoTitolo V

Art. 62

In vigore dal 11 apr 1997
1. Le Parti prendono misure atte a consentire la creazione delle condizioni necessarie per l'ulteriore graduale applicazione delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei capitali. 2. Il Consiglio di associazione esamina in che modo rendere possibile la piena applicazione delle norme comunitarie in materia di circolazione dei capitali.
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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;71#art-a-62

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