Accordo
Art. 57
In vigore dal 11 apr 1997
1. Il trattamento della nazione più favorita concesso a norma del presente titolo non si applica alle agevolazioni fiscali già concesse o che le Parti concederanno in futuro in base ad accordi volti a evitare la doppia imposizione o altre intese in materia fiscale.
2. Nessuna disposizione del presente titolo vieta alle Parti di adottare o di applicare misure destinate a prevenire l'evasione fiscale in base alle disposizioni fiscali degli accordi volti a evitare la doppia imposizione o altre intese fiscali o in base alla legislazione tributaria nazionale.
3. Nessuna disposizione del presente titolo vieta agli Stati membri o all'Estonia di fare distinzioni, nell'applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria, fra contribuenti la cui situazione non è identica, segnatamente per quanto riguarda il luogo di residenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;71#art-a-57