Accordo

Art. 56

In vigore dal 11 apr 1997
Le società controllate da e di proprietà esclusiva di società o cittadini dell'Estonia oppure di proprietà comune di società o cittadini della Comunità beneficiano anch'esse delle disposizioni dei capitoli II, III E IV del presente titolo.
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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;71#art-a-56

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