Accordo
Art. 58
In vigore dal 11 apr 1997
Le Parti adeguano progressivamente le disposizioni del presente titolo. Nel formulare raccomandazioni in tal senso, il Consiglio di associazione tiene conto dei rispettivi obblighi delle Parti a norma dell'Accordo generale sul commercio dei servizi (GATS), in particolare l'articolo V.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;71#art-a-58