AccordoTitolo V

Art. 60

In vigore dal 11 apr 1997
Le Parti si impegnano ad autorizzare, in moneta liberamente convertibile secondo le disposizioni dell'articolo VIII dello statuto del Fondo monetario internazionale, qualsiasi pagamento e trasferimento sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra residenti della Comunità e dell'Estonia.
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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;71#art-a-60

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