Accordo
Art. 52
In vigore dal 11 apr 1997
1. Le Parti si astengono da misure che rendano le condizioni per la prestazione di servizi da parte di cittadini o società della Comunità e dell'Estonia stabiliti in una Parte diversa da quella del destinatario dei servizi nettamente più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno precedente all'entrata in vigore dell'accordo.
2. Se una Parte ritiene che le misure introdotte dall'altra Parte dopo la firma dell'accordo rendano la situazione, per quanto riguarda la prestazione di servizi, nettamente più restrittiva rispetto a quella esistente al momento della firma dell'accordo, può chiedere dall'altra parte di avviare consultazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;71#art-a-52