Accordo

Art. 50

In vigore dal 11 apr 1997
Entro la fine del 1999, l'Estonia può prendere misure in deroga alle disposizioni del presente capitolo per quanto riguarda lo stabilimento di società e cittadini comunitari qualora determinate industrie: - siano in corso di ristrutturazione; - siano in gravi difficoltà, in particolare se esse comportano gravi problemi sociali in Estonia; - rischino l'eliminazione dal mercato o una drastica riduzione della quota di mercato complessivamente detenuta da società o cittadini estoni in un determinato settore o in una determinata industria in Estonia; - o siano nuove industrie sul suo territorio. Le suddette misure: - cessano di applicarsi entro e non oltre il 31 dicembre 1999, - sono opportune e necessarie per porre rimedio alla situazione e - si riferiscono unicamente allo stabilimento in Estonia dopo l'entrata in vigore di tali misure e non discriminano le attività di società e cittadini comunitari, già stabiliti in Estonia nel momento in cui viene introdotta una determinata misura, rispetto alle società o ai cittadini estoni. Nell'elaborare e nell'applicare le suddette misure, l'Estonia riconosce ogniqualvolta possibile un trattamento preferenziale alle società e ai cittadini comunitari, e in nessun caso accorda loro un trattamento meno favorevole di quello accordato a società o cittadini di qualsiasi paese terzo. Prima di introdurre le suddette misure, l'Estonia consulta il Consiglio di associazione; essa inoltre non le mette in vigore prima di un mese dalla notifica al Consiglio di associazione delle misure concrete da introdurre in Estonia, tranne quando il rischio di danni irreparabili imponga l'adozione di misure urgenti, nel qual caso l'Estonia consulta il Consiglio di associazione immediatamente dopo averle applicate.
Storico versioni

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