Accordo

Art. 45

In vigore dal 11 apr 1997
Ai fini del presente accordo: a) per "società comunitaria" o "società estone" si intende una società costituita a norma della leggi di uno Stato membro o dell'Estonia che abbia la sede legale, l'amministrazione centrale o il principale centro degli affari sul territorio della Comunità o dell'Estonia. Tuttavia, una società costituita in conformità delle leggi di uno stato membro o dell'Estonia che abbia solo la sede legale sul territorio della Comunità o dell'Estonia viene considerata una società comunitaria o estone se le sue attività sono collegate in modo effettivo e continuativo con l'economia di uno degli Stati membri o dell'Estonia. b) Per "consociata" di una società si intende una società effettivamente controllata dalla prima. c) Per "filiale" di una società si intende un'impresa commerciale senza capacità giuridica, apparentemente permanente, come l'estensione di una casa madre, che dispone della gestione e delle infrastrutture necessarie per negoziare con terzi e pertanto, fermo restando che, all'occorrenza, vi sarà un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova in un altro paese, non deve trattare direttamente con detta casa madre ma può concludere transazioni commerciali nell'impresa che ne costituisce l'estensione. d) Per "stabilimento" si intende i) per quanto riguarda i cittadini, il diritto di intraprendere attività economiche in qualità di lavoratori autonomi e di avviare attività, in particolare società, che controllano di fatto. I termini lavoro autonomo e attività economiche non comprendono la ricerca di un impiego o l'assunzione sul mercato del lavoro, nè conferiscono il diritto di accesso al mercato del lavoro dell'altra parte. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle persone che non sono unicamente lavoratori autonomi; ii) per quanto riguarda le società comunitarie o estoni, il diritto di intraprendere e svolgere attività economiche attraverso la creazione e la gestione di consociate e filiali, rispettivamente in Estonia o nella Comunità. e) Per "attività" si intendono quelle economiche. f) Le "attività economiche" comprendono in particolare le attività di tipo industriale, commerciale, artigianale e professionale. g) Per "cittadino della Comunità" o "cittadino dell'Estonia" si intende, rispettivamente, una persona fisica che abbia la cittadinanza di uno degli Stati membri o dell'Estonia. h) Per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, comprese le operazioni intermodali che implicano una tratta marittima, beneficiano delle disposizioni dei capitolo II e III i cittadini degli Stati membri o dell'Estonia stabiliti al di fuori della Comunità e dell'Estonia e le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunità o dell'Estonia e controllate da cittadini di uno Stato membro o dell'Estonia, se le loro navi sono registrate in detto Stato membro o in Estonia in conformità delle rispettive legislazioni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;71#art-a-45

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