Accordo
Art. 44
In vigore dal 11 apr 1997
1. Le disposizioni dell' non si applicano ai servizi di trasporto aereo, fluviale e marittimo.
2. Il Consiglio di associazione può formulare raccomandazioni per migliorare le condizioni di stabilimento e di attività nei settori di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;71#art-a-44