AccordoTitolo IV

Art. 39

In vigore dal 11 apr 1997
Le disposizioni adottate dal Consiglio di associazione in conformità dell' non modificano eventuali diritti o obblighi derivanti da accordi bilaterali tra l'Estonia e gli Stati membri qualora tali accordi prevedano un trattamento più favorevole per i cittadini dell'Estonia o degli Stati membri.
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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;71#art-a-39

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