AccordoTitolo IV

Art. 41

In vigore dal 11 apr 1997
A decorrere dalla fine del 1999 o anche prima, se la situazione sociale ed economica dell'Estonia sarà stata largamente allineata a quella degli Stati membri e se lo consentirà la situazione occupazionale nelle Comunità, il Consiglio di associazione esaminerà altri modi per favorire la circolazione dei lavoratori e formulerà raccomandazioni in tal senso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1997-03-04;71#art-a-41

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo