Accordo›Titolo IV
Art. 41
In vigore dal 11 apr 1997
A decorrere dalla fine del 1999 o anche prima, se la situazione sociale ed economica dell'Estonia sarà stata largamente allineata a quella degli Stati membri e se lo consentirà la situazione occupazionale nelle Comunità, il Consiglio di associazione esaminerà altri modi per favorire la circolazione dei lavoratori e formulerà raccomandazioni in tal senso.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;71#art-a-41