Accordo
Art. 43
In vigore dal 11 apr 1997
1. La Comunità e gli Stati membri concedono, fatta eccezione per i settori specificati nell'allegato VII:
i) a partire dall'entrata in vigore del presente accordo, un trattamento non meno favorevole di quello concesso dagli Stati membri alle loro società o, se migliore, alle società di paesi terzi per lo stabilimento di società estoni;
ii) a partire dall'entrata in vigore del presente accordo, alle consociate e filiali di società estoni stabilite sul loro territorio, per la loro attività, un trattamento non meno favorevole di quello concesso dagli Stati membri alle loro società e filiali, o se migliore, alle consociate e filiali delle società di paesi terzi stabilite sul loro territorio;
iii) a partire dal 31 dicembre 1999, per lo stabilimento e l'attività, dopo lo stabilimento, dei cittadini dell'Estonia, un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai cittadini della Comunità o, se migliore, ai cittadini di paesi terzi.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, l'Estonia concede:
i) un trattamento non meno favorevole, per lo stabilimento delle società comunitarie, di quello concesso alle proprie società o, se migliore, alle società di un paese terzo;
ii) un trattamento non meno favorevole, per l'attività delle filiali e consociate di società comunitarie stabilite sul suo territorio, di quello concesso alle proprie società e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di società di un paese terzo stabilite sul suo territorio;
iii) per lo stabilimento e l'attività, dopo lo stabilimento, dei cittadini della Comunità, un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai cittadini dell'Estonia o, se migliore, ai cittadini di paesi terzi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;71#art-a-43