Accordo
Art. 34
In vigore dal 11 apr 1997
L'accordo lascia impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito di merci giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita umana, delle persone o degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio, artistico, storico o archeologico, o di tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale o delle norme relative all'oro e all'argento. Tuttavia tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria nè una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;71#art-a-34