Accordo
Art. 30
In vigore dal 11 apr 1997
Qualora l'osservanza delle disposizioni degli porti a
i) una riesportazione verso un paese terzo nei confronti del quale la Parte esportatrice applichi, per il prodotto in questione, restrizioni quantitative all'esportazione, dazi all'esportazione o misure d'effetto equivalente; o
ii) una penuria grave, o la minaccia di penuria grave, di un prodotto essenziale per la Parte esportatrice,
e qualora le circostanze di cui sopra diano luogo, o possano probabilmente dar luogo a gravi difficoltà per la Parte esportatrice, quest'ultima può adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'. Dette misure hanno carattere non discriminatorio e sono revocate quando la situazione non ne giustifica più il mantenimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;71#art-a-30