Accordo

Art. 27

In vigore dal 11 apr 1997
L'Estonia può adottare misure eccezionali di durata limitata in deroga alle disposizioni dell' e dell', paragrafo 1, primo trattino sotto forma di dazi doganali maggiorati. Tali misure possono riguardare unicamente le nuove industrie oppure determinati settori in corso di ristrutturazione o in serie difficoltà, in particolare qualora dette difficoltà producano gravi problemi sociali. I dazi doganali all'importazione applicabili in Estonia ai prodotti originari della Comunità introdotti dalle suddette misure non possono superare il 25% ad valorem e mantengono un elemento preferenziale per i prodotti originari della Comunità. Il valore complessivo delle importazioni dei prodotti soggetti a tali misure non può superare il 15% del totale delle importazioni dalla Comunità di prodotti industriali, definiti ai sensi del capitolo I, nel corso dell'ultimo anno per il quale siano disponibili dati statistici. Le suddette misure sono applicate per un periodo non superiore a due anni, a meno che il Consiglio di associazione non autorizzi una durata superiore. Esse cessano di applicarsi al più tardi il 31 dicembre 1997. Nessun prodotto può essere assoggettato a una misura di questo tipo qualora siano trascorsi più di tre anni dall'eliminazione di tutti i dazi e di tutte le restrizioni quantitative o degli oneri o misure d'effetto equivalente relativi a quel prodotto. L'Estonia informa il Consiglio di associazione di ogni misura eccezionale che intende adottare e, a richiesta della Comunità, si tengono consultazioni nell'ambito del Consiglio di associazione sulle suddette misure e sui settori di applicazione prima di attuarle. In occasione dell'adozione di tali misure, l'Estonia fornisce al Consiglio di associazione un calendario con le date di eliminazione dei dazi doganali introdotti ai sensi del presente articolo. Il Consiglio di associazione può decidere un calendario diverso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;71#art-a-27

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