Accordo

Art. 22

In vigore dal 11 apr 1997
1. Le concessioni riconosciute a norma del presente accordo sono specificate nell'allegato VI. 2. Le disposizioni degli , paragrafo 4, e 20 e 24, paragrafi 2 e 3 si applicano, mutatis mutandis, ai prodotti della pesca.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1997-03-04;71#art-a-22

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo