Accordo

Art. 23

In vigore dal 11 apr 1997
Le disposizioni del presente titolo si applicano agli scambi tra le Parti di tutti i prodotti, salvo quanto altrimenti disposto nel presente capitolo o nei protocolli n. 1 e 2.
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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;71#art-a-23

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