Accordo

Art. 24

In vigore dal 11 apr 1997
1. A decorrere dal 1° gennaio 1995, negli scambi tra la Comunità e l'Estonia: - non si introducono nuovi dazi doganali all'importazione o all'esportazione nè oneri di effetto equivalente, nè si aumentano quelli già applicati; - non si introducono nuove restrizioni quantitative all'importazione o all'esportazione nè misure di effetto equivalente, nè si rendono più restrittive quelle già esistenti. 2. Fatte salve le concessioni riconosciute ai sensi dell', le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non limitano in alcun modo il perseguimento delle politiche nel settore agricolo dell'Estonia e della Comunità o l'adozione di misure nel quadro di tali politiche. 3. Considerato che, il 1° gennaio 1995, non erano previsti in Estonia dazi tariffari per i prodotti agricoli, qualora sia instaurato un nuovo regime tariffario per le importazioni di prodotti agricoli l'Estonia può, in deroga al paragrafo 1 e nel quadro della sua politica agraria per la produzione interna, introdurre dazi per un numero limitato di prodotti agricoli originari della Comunità. Tali dazi possono essere introdotti solo fino al 31 dicembre 1996 e previa consultazione del Consiglio di associazione. In questo caso, l'Estonia garantisce un considerevole margine preferenziale per i prodotti originari della Comunità. All'occorrenza, questo periodo può essere prorogato di un anno con decisione del Consiglio di associazione.
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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;71#art-a-24

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