Accordo
Art. 20
In vigore dal 11 apr 1997
Fatte salve altre disposizioni del presente accordo, e in particolare l', qualora, dato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli, le importazioni di prodotti originari di una delle Parti soggette alle concessioni riconosciute ai sensi dell' provochino gravi perturbazioni sui mercati dell'altra Parte, le due Parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. In attesa di tale soluzione, la Parte interessata può adottare la misure che ritiene necessarie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;71#art-a-20