Accordo
Art. 16
In vigore dal 11 apr 1997
Le disposizioni del presente capitolo non ostano all'inserimento di una componente agricola nei dazi applicabili ai prodotti elencati nell'allegato II.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;71#art-a-16