Accordo

Art. 17

In vigore dal 11 apr 1997
1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti agricoli originari della Comunità e dell'Estonia. 2. Per "prodotti agricoli" si intendono i prodotti elencati nei capitoli 1-24 della nomenclatura combinata e i prodotti elencati nell'allegato I, fatta però eccezione per i prodotti della pesca, definiti ai sensi del regolamento (CEE) n. 3759/92.
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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;71#art-a-17

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