Accordo
Art. 21
In vigore dal 11 apr 1997
Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti della pesca originari della Comunità e dell'Estonia contemplati dal regolamento (CEE) n. 3759/92.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;71#art-a-21