Accordo›Titolo VI
Art. 73
PROMOZIONE E TUTELA DEGLI INVESTIMENTI
In vigore dal 11 apr 1997
PROMOZIONE E TUTELA DEGLI INVESTIMENTI
1. La cooperazione mira a mantenere e, se necessario, a migliorare, il contesto giuridico e il clima favorevole agli investimenti privati, nazionali e esteri, e alla loro tutela, indispensabile per la ricostruzione economica e industriale e per lo sviluppo dell'Estonia. La cooperazione mira inoltre a incoraggiare e a promuovere gli investimenti esteri e la privatizzazione in Estonia.
2. Più in particolare, la cooperazione si prefigge:
- il perfezionamento e il mantenimento di un contesto giuridico che favorisca e tuteli gli investimenti in Estonia;
- se del caso, la conclusione di accordi bilaterali con gli Stati membri per la promozione e la tutela degli investimenti;
- un'ulteriore deregolamentazione e un miglioramento dell'infrastruttura economica;
- lo scambio di informazioni sulle opportunità di investimento, tramite fiere ed esposizioni commerciali, settimane commerciali e altre manifestazioni.
La Comunità potrebbe fornire assistenza nella fase di avviamento agli organismi che promuovono gli investimenti interni.
3. L'Estonia si atterrà alle norme sulle misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali (TRIMS).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;71#art-a-73