AccordoTitolo IV

Art. 36

In vigore dal 5 mar 1997
1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possono incidere sugli scambi tra la Comunità e la Tunisia: a) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza; b) lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunità o della Tunisia, o in una sua parte sostanziale; c) qualsiasi aiuto pubblico che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza, salvo deroga autorizzata ai sensi del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio. 2. Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall'applicazione delle norme stabilite negli del trattato che istituisce la Comunità europea e, per i prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, delle norme di cui agli di tale trattato, nonché delle norme relative agli aiuti pubblici, ivi compreso il diritto derivato. 3. Entro cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, il Consiglio di associazione adotta le normative necessarie per l'attuazione dei paragrafi 1 e 2. Fino all'adozione delle normative di cui sopra, si applicano quali norme di attuazione del paragrafo 1, lettera c) e delle parti corrispondenti del paragrafo 2 le disposizioni dell'accordo sull'interpretazione e l'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio. 4. a) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, lettera c) le Parti convengono che durante i primi cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo qualsiasi aiuto pubblico concesso dalla Tunisia sia valutato tenendo conto del fatto che tale paese è assimilato alle regioni della Comunità di cui all', paragrafo 3, lettera a) del trattato che istituisce la Comunità europea. Nel corso di tale periodo, la Tunisia è autorizzata in via eccezionale, per quanto riguarda i prodotti di acciaio contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, a concedere aiuti di Stato a scopo di ristrutturazione, a condizione che: - gli aiuti contribuiscano a rendere vitali le imprese beneficiarie, nelle normali condizioni di mercato, alla fine del periodo di ristrutturazione; - l'importo e la consistenza degli aiuti siano imitati alla misura strettamente necessaria per ripristinare tale vitalità e siano progressivamente ridotti; - il programma di ristrutturazione sia connesso ad un piano globale di razionalizzazione della capacità in Tunisia. Il Consiglio di associazione, tenendo conto della situazione economica della Tunisia, decide se detto periodo debba essere prorogato per ulteriori periodi quinquennali. b) Ciascuna delle Parti garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti pubblici, tra l'altro riferendo ogni anno all'altra Parte sull'importo totale e sulla distribuzione dell'aiuto concesso e fornendo, su richiesta, informazioni sui piani di aiuto. Su richiesta di una delle Parti, l'altra fornisce informazioni su particolari singoli casi di aiuto pubblico. 5. Per quanto riguarda i prodotti di cui al capitolo 2 del titolo II: - il paragrafo 1, lettera c) non si applica; - le pratiche contrarie al paragrafo 1, lettera a) devono essere valutate secondo i criteri stabiliti dalla Comunità in base agli del trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare quelli fissati nel regolamento n. 26/1962 del Consiglio. 6. Se la Comunità o la Tunisia ritengono che una pratica sia incompatibile con il paragrafo 1 del presente articolo, e - tale pratica non è adeguatamente affrontata nel quadro delle norme di attuazione di cui al paragrafo 3, o - in assenza di tali norme, e se tale pratica arreca o minaccia di arrecare grave danno all'altra Parte o un pregiudizio sostanziale alla sua industria nazionale, ivi compresa l'industria dei servizi, esse possono prendere misure opportune previa consultazione nell'ambito del Comitato di associazione o dopo trenta giorni lavorativi dall'invio della richiesta di consultazione al Comitato di associazione. Nel caso di pratiche incompatibili ai sensi del paragrafo 1, lettera c) del presente articolo, tali misure opportune possono, qualora si applichi in materia l'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, essere adottate soltanto in conformità delle procedure e alle condizioni fissate da detto accordo e da qualsiasi altro strumento pertinente negoziato sotto i suoi auspici, applicabile tra le Parti. 7. Fatte salve eventuali disposizioni contrarie adottate in conformità del paragrafo 3, le Parti si scambiano informazioni tenendo conto delle limitazioni imposte dal rispetto del segreto professionale e dal segreto aziendale.
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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;35#art-a-36

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