Accordo›Titolo IV
Art. 40
In vigore dal 5 mar 1997
1. Le Parti adottano le disposizioni atte a promuovere l'utilizzo, da parte della Tunisia, delle normative tecniche della Comunità e delle norme europee relative alla qualità dei prodotti industriali e agroalimentari, nonché le procedure di certificazione.
2. Sulla base dei principi di cui al paragrafo 1, le Parti concludono accordi di reciproco riconoscimento delle certificazioni, quando ricorrono le necessarie condizioni.
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