AccordoTitolo IV

Art. 37

In vigore dal 5 mar 1997
Gli Stati membri e la Tunisia adeguano progressivamente, senza pregiudizio degli impegni assunti in sede di GATT, gli eventuali monopoli di Stato di natura commerciale per garantire che, alla scadenza del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, non esistano più discriminazioni tra cittadini degli Stati membri e della Tunisia rispetto alle condizioni di approvvigionamento e di commercializzazione delle merci. Il Comitato di associazione è informato delle misure adottate a tal fine.
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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;35#art-a-37

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