Accordo›Titolo III
Art. 34
In vigore dal 5 mar 1997
1. Per quanto riguarda le operazioni in conto capitale, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo la Comunità e la Tunisia garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti diretti in Tunisia effettuati da società costituite secondo la normativa in vigore, nonché la liquidazione e il rimpatrio dei profitti di detti investimenti e di qualsiasi beneficio che ne derivi.
2. Le Parti si consultano reciprocamente per facilitare il movimento dei capitali tra la Comunità e la Tunisia e per liberalizzarlo integralmente quando ricorreranno le necessarie condizioni.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-02-03;35#art-a-34