AccordoTitolo III

Art. 33

In vigore dal 5 mar 1997
Fatte salve le disposizioni dell', le Parti si impegnano ad autorizzare, in una moneta liberamente convertibile, tutti i pagamenti correnti relativi a operazioni correnti.
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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;35#art-a-33

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Art. 33 Ratifica ed esecuzione dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, con cinque protocolli, sette allegati e atto finale, fatto a Bruxelles il 17 luglio 1995. — Testo vigente | Portale Normativo