Art. 8
LEGGE 17 ottobre 1996, n. 534
In vigore dal 6 nov 1996
1. Il Ministro può erogare contributi annuali alle istituzioni
culturali non inserite nella tabella di cui all'articolo 1, le
quali:
a) svolgano la loro attività da almeno un triennio;
b) prestino rilevanti servizi in campo culturale;
c) promuovano e svolgano attività di ricerca, di organizzazione culturale e di produzione editoriale a carattere scientifico;
d) svolgano la propria attività sulla base di un programma almeno triennale e dispongano di attrezzature idonee per la sua realizzazione.
Storico versioni
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